Un SMS può costare mille euro

di A. D’Agostini (Consulentelegaleinformatico.it) – Ecco perché il Tribunale di Latina ha deciso che un SMS commerciale spedito senza il consenso del destinatario debba essere fatto pagare, e caro, a chi lo ha spedito

Roma – Il Tribunale di Latina ha condannato una società di telecomunicazioni a risarcire il danno da “invio di SMS non desiderati” (il cosiddetto spamming). La valutazione equitativa del danno ha raggiunto la cifra considerevole di 1000 euro per ogni SMS (in totale la Società ne aveva inviati nove).

Il Giudice di Latina nel condannare la Società al risarcimento del danno ex art. 15 D.Lgs 196/2003, ha chiarito che il suddetto risarcimento trae la propria ragion d’essere dal fatto che gli SMS possono costituire “interferenze nella sfera privata e violazione del diritto alla privacy (intesa come violazione del diritto di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata, di scegliere il proprio stile di vita senza influenze ed intromissioni indesiderate da parte di terzi)”.

Il fornitore del servizio (nel caso la società di telefonia mobile) può inviare SMS commerciali alla utenza del proprio cliente, a patto che quest’ultimo abbia conferito il consenso a tale tipologia di trattamento dei propri dati (dice, infatti, il giudice: “Il fornitore di telefonia mobile può utilizzare a scopo commerciale il numero dell’utenza (prepagata o “in abbonamento”) solo se l’utente abbia manifestato previamente il proprio consenso)”.

La decisione del giudice è in sintonia con il dettato normativo. Infatti, dispone l’articolo 130, primo e secondo comma del D.Lgs 196/2003 che: “L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo”.

Nel caso di specie, l’interessato aveva già manifestato la volontà di ritirare il consenso per l’invio di messaggi pubblicitari. Senza il consenso veniva meno la legittimazione della Società all’invio dei suddetti SMS. Resta comunque valido l’invio all’utente di comunicazioni di servizio (es: problemi alla rete, modifiche di trasmissione) che niente hanno a che vedere con le comunicazioni commerciali.

Anche la procedura attivata dall’attore è apparsa idonea allo scopo: infatti prima ha inoltrato istanza di accesso ex art 7 e ss. D.Lgs 196/2003, poi ha proposto tentativo di conciliazione presso il Co.re.com della propria Regione, infine si è rivolto al Giudice per il ristoro dei danni subiti.

Andrea D’AgostiniPunto Informatico

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